IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante:  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  65,  recante:
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 6 luglio  2016,  recante  misure  per  un  livello
comune elevato di sicurezza delle  reti  e  dei  sistemi  informativi
nell'Unione»; 
  Visto il decreto-legge 14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2021,   n.   109,   recante:
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  cybersicurezza,  definizione
dell'architettura   nazionale   di   cybersicurezza   e   istituzione
dell'Agenzia per la cybersicurezza  nazionale»,  e,  in  particolare,
l'art. 7, comma 1, lettera d), che prevede che l'Agenzia medesima  e'
Autorita' nazionale competente e punto di contatto unico  in  materia
di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, per  le  finalita'
di cui al decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  65,  a  tutela
dell'unita'   giuridica   dell'ordinamento,    ed    e'    competente
all'accertamento delle violazioni e  all'irrogazione  delle  sanzioni
amministrative previste dal medesimo decreto; 
  Visto,  altresi',  l'art.  17,  commi  5  e   5-bis,   del   citato
decreto-legge n. 82 del 2021, che rinvia all'emanazione di uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei termini  e
delle modalita', mediante opportune  intese  con  le  amministrazioni
interessate, per il trasferimento delle funzioni di cui al richiamato
art. 7 del decreto-legge n. 82 del 2021, nonche' per il trasferimento
dei  beni  strumentali  e  della  documentazione,  anche  di   natura
classificata, per l'attuazione delle disposizioni del medesimo  e  la
corrispondente riduzione di risorse  finanziarie  e  umane  da  parte
delle amministrazioni cedenti, nonche'  affida  alle  amministrazioni
cedenti la gestione delle risorse finanziarie relative alle  funzioni
trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti,  fino
alla scadenza dei termini indicati nel decreto o nei decreti  di  cui
al comma 5, lettera b),  del  medesimo  art.  17,  prevedendo  che  a
decorrere dalla medesima data sono trasferiti in capo all'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale i rapporti  giuridici  attivi  e  passivi
relativi alle funzioni trasferite; 
  Visto, altresi', l'art. 18, comma 3, del medesimo decreto-legge  n.
82 del 2021, il quale prevede che le  risorse  iscritte  sui  bilanci
delle amministrazioni interessate, correlate alle funzioni ridefinite
ai  sensi  dello  stesso  decreto   a   decorrere   dall'inizio   del
funzionamento dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale,  sono
accertate,  anche  in  conto  residui,  con  decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di   concerto   con   i   Ministri
responsabili, e portate ad incremento del Fondo di  cui  all'art.  1,
comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  anche  mediante
versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   e   successiva
riassegnazione alla spesa; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile  2021,   n.   55,   recante:
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», con il quale e' stato  istituito  un  Ministero  dedicato
alla  transizione  ecologica,  che  ha  riunito  le  competenze   del
precedente Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare con le attribuzioni in  materia  di  energia  ripartite  tra
altri dicasteri; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,  recante:
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», e, in particolare, l'art. 4, con il  quale  il  Ministero
della transizione ecologica ha assunto la denominazione di  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n. 128,  recante:  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della transizione ecologica»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9
dicembre  2021,  n.  222,  recante:  «Regolamento   di   contabilita'
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9
dicembre 2021, n. 223,  recante:  «Regolamento  di  organizzazione  e
funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre  2022,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo  Mantovano,  e'  stata
conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti  di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Ritenuto di  dover  dare  attuazione  all'art.  17,  comma  5,  del
decreto-legge n. 82 del  2021,  secondo  i  termini  e  le  modalita'
definite nel presente decreto; 
  Ravvisata la necessita' di disporre  il  trasferimento  all'Agenzia
per la cybersicurezza nazionale delle funzioni  gia'  assicurate  dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica quale  Autorita'
competente, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018,  n.  65,
per  il  settore  energia,  sottosettori  energia  elettrica,  gas  e
petrolio,   rinviando   a   separato   apposito   provvedimento    il
trasferimento delle funzioni assicurate  dal  medesimo  dicastero  in
merito al settore fornitura e distribuzione  di  acqua  potabile,  ai
fini del necessario raccordo con le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano; 
  Vista la nota  di  assenso  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, prot. n. 26597 del 19 ottobre 2023; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 17,  comma  5,
del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, i termini e le modalita' per
assicurare, mediante opportune intese, il  trasferimento  all'Agenzia
per la cybersicurezza nazionale delle funzioni  gia'  assicurate  dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica quale  Autorita'
competente, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018,  n.  65,
per  il  settore  energia,  sottosettori  energia  elettrica,  gas  e
petrolio, nonche' per il trasferimento della relativa documentazione,
anche  classificata,  e  la  corrispondente  riduzione   di   risorse
finanziarie da parte dell'Amministrazione cedente. 
  2.  Il  presente  decreto  fissa,  altresi',  i  termini   per   il
trasferimento in capo all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale dei
rapporti  giuridici  attivi  e   passivi   relativi   alle   funzioni
trasferite, ai sensi dell'art. 17, comma 5-bis, del decreto-legge  n.
82 del 2021.